VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA TUTELA DELLA SALUTE SUL LAVORO DELLE LAVORATICI GESTANTI, PUERPERE E IN PERIODO DI ALLATTAMENTO
Tutte le disposizioni legislative specifiche in materia sono state organizzate nel D.Lgs. 151/2001 “Testo unico delle disposizioni Legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell’art. 15 della legge 8/3/2000 n°53”.
QUALI AZIENDE DEVONO VALUTARE IL RISCHIO GESTANTI
Tutte le aziende con almeno un lavoratore subordinato, parasubordinato, equiparato, volontario o lavoratore autonomo in esclusiva.
SANZIONI PER MANCATA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
In caso di inadempimento, il datore di lavoro è punibile con ammenda da € 1.000 a € 2.000.
SCADENZA DEL SERVIZIO
L’aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio Gestanti deve essere effettuato in occasione di variazione dei livelli di rischio e/o dei processi di lavoro, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.